IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice; Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, ispirandosi al diritto comunitario; Visto il decreto 5 agosto 1974 di recepimento della direttiva del Consiglio n. 72/306/CEE, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 settembre 1974 concernente l'inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei veicoli (opacita' dei fumi); Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione dell'8 maggio 1995 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995 di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE recanti modifiche della direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; Vista la direttiva della Commissione n. 97/20/CE del 18 aprile 1997 che adegua al progresso tecnico la direttiva 72/306/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei veicoli; Decreta: Art. 1. 1. Ai fini del presente decreto, si intende per veicolo ogni veicolo a motore diesel destinato a circolare su strada, con o senza carrozzeria, che abbia almeno quattro ruote ed una velocita' massima per costruzione superiore ai 25 km/h, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie, dei trattori agricoli e forestali e di tutti i macchinari mobili.