IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
  Visto  l'art.  229  del  nuovo  codice  della  strada approvato con
decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.   285,   pubblicato   nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio
1992 che delega i Ministri della Repubblica a  recepire,  secondo  le
competenze  loro  attribuite,  le  direttive  comunitarie afferenti a
materie disciplinate dallo stesso codice;
  Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4
stabilisce  la  competenza  del  Ministro  dei  trasporti   e   della
navigazione  a decretare in materia di norme costruttive e funzionali
dei veicoli a motore e dei  loro  rimorchi,  ispirandosi  al  diritto
comunitario;
  Visto  il  decreto 5 agosto 1974 di recepimento della direttiva del
Consiglio n. 72/306/CEE, pubblicato nel  supplemento  ordinario  alla
Gazzetta   Ufficiale   n.  251  del  26  settembre  1974  concernente
l'inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla  propulsione
dei veicoli (opacita' dei fumi);
  Visto  il  decreto  del  Ministro dei trasporti e della navigazione
dell'8 maggio 1995 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995 di  recepimento  delle  direttive
92/53/CEE  e  93/81/CEE  recanti modifiche della direttiva 70/156/CEE
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli  Stati  membri
relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
  Vista la direttiva della Commissione n. 97/20/CE del 18 aprile 1997
che adegua al progresso tecnico la direttiva 72/306/CEE del Consiglio
per  il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
alle misure da adottare contro  l'inquinamento  prodotto  dai  motori
diesel destinati alla propulsione dei veicoli;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  si  intende per veicolo ogni
veicolo a motore diesel destinato a circolare su strada, con o  senza
carrozzeria,  che abbia almeno quattro ruote ed una velocita' massima
per costruzione superiore ai 25 km/h, ad eccezione dei veicoli che si
spostano su rotaie, dei trattori agricoli e forestali e  di  tutti  i
macchinari mobili.